La
sentenza n.75
del 2012 della corte costituzionale stabilisce che il danno
alla persona subìto durante una vacanza "tutto
compreso”
non sia soggetto ad un massimale dichiarando incostituzionale il
limite precedentemente previsto e corrispondente a circa
313.500,00 € .
Il
danneggiato potrà quindi richiedere un risarcimento integrale per il danno alla propria persona (fisico,
psichico o morale) senza limite.
Un
onere non da poco per gli organizzatori che dovranno scegliere con
ancora maggiore attenzione i propri fornitori specie se il viaggio si
svolge in paesi non industrializzati.
Al
tempo stesso poi inevitabilmente aumenteranno i premi previsti dalle
società assicuratrici per questa copertura che diventerà
inevitabilmente obbligata pur non essendo obbligatoria.
Diventa
allora fondamentale enfatizzare in ogni occasione utile ai
consumatori che la filiera industriale del turismo (to+adv) assicura
al cliente non solo la copertura assicurativa per gli errori
professionali, ma, e soprattutto, anche il risarcimento completo
dell'eventuale danno alla persona del turista.
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