I temi tecnici e di mercato del settore viaggi e vacanze a cura di Confindustria Assotravel. Questo blog è rivolto principalmente, ma non esclusivamente agli addetti ai lavori e vuole proporre un confronto professionale e manageriale sul rinnovamento del ruolo dell'agente di viaggio tenendo conto dei cambiamenti e degli andamenti in atto sul mercato turistico sia incoming che outgoing.
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domenica 30 gennaio 2011
Egitto ufficialmente sconsigliato
sabato 29 gennaio 2011
Situazione Egitto
In considerazione dei disordini e degli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza del 28 gennaio, si sconsigliano viaggi non strettamente necessari nella capitale e nelle città di Ismailia, Suez e Alessandria. Per coloro già presenti nel Paese, si raccomanda di evitare spostamenti non assolutamente necessari. Si raccomanda altresì di rispettare gli orari di coprifuoco (dalle 18:00 alle 7:00) decretato su tutto il territorio egiziano. Nell’evitare ogni luogo di eventuali assembramenti politici o religiosi, si consiglia di mantenersi informati sull’evolversi della situazione attraverso il proprio albergatore e i mass media nazionali e internazionali. Continuano a registrarsi difficoltà nelle comunicazioni interne ed internazionali sulla reti telefoniche ed internet.
venerdì 28 gennaio 2011
Eccone un'altra di Ryanair
Turismo/ Ricorso Ue contro Italia per regime Iva agenzie viaggi - Tasse - Economia - Virgilio Notizie
Bruxelles, 27 gen. (TMNews) - La Commissione europea ha deciso oggi a Bruxelles di deferire alla Corte di giustizia dell'Ue otto Stati membri , fra cui l'Italia, per non aver applicato in modo corretto la normativa Iva per gli agenti di viaggio, dopo aver inviato loro dei 'pareri motivati' (ultimo avvertimento) nel febbraio 2008.
In particolare, questi paesi (oltre all'Italia, la Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, la Polonia, il Portogallo e la Spagna) non hanno rispettato le disposizioni poste da una direttiva del éàà- sul cosiddetto 'regime speciale del margine' per le agenzie che vendono pacchetti ai viaggiatori, provocando così distorsioni della concorrenza tra gli agenti di viaggio.
Il regime speciale è stato previsto perché elementi dei pacchetti delle agenzie di viaggio potrebbero essere ubicati in diversi paesi ed essere pertanto soggetti a diverse normative sull'Iva. Il regime non si può applicare tuttavia in caso di vendita di pacchetti vacanze ad altre società, e in particolare ad altri agenti di viaggio, a fini di rivendita. Gli otto Stati membri citati oggi dinanzi alla Corte non hanno rispettato questo divieto, determinando una situazione di distorsione della concorrenza, poiché alcuni agenti di viaggio sono soggetti ad un onere fiscale superiore rispetto ad altri.