wibiya widget

martedì 3 luglio 2012

Newsletter Fiscale e Societaria periodo dal 23 al 29 giugno 2012.

Si trasmette l'elenco delle news in tema di novità fiscali e normative.

Ricordiamo che gli associati possono richiederne il contenuto con una email al serviziolegale@assotravel.it indicando i testi cui sono interessati per motivi statistici.
Per le imprese non aderenti oltre all'informazione inviamo un forte invito ad aderire alla nostra Organizzazione per poter usufruire gratuitamente di questo e di altri servizi.

In questo numero:
A. FISCO

A1. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sviluppo” (D.L. 22/6/2012 n. 83).
A2. Società di leasing: proroga termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
A3. Ristrutturazione edilizia: parquet flottante assoggettato ad IVA ordinaria.
A4. Plusvalenza della cessione d’azienda presunta dal Registro.
A5. Limiti alla compensazione IVA contrari alle norme europee.
A6. Intesa sul contenzioso fiscale tra Svizzera e Stati Uniti.

C. VARIE

C1. Dismissione patrimonio pubblico e rafforzamento settore bancario.
C2. Riforma del lavoro: approvato il disegno di legge.

Pagamento canone per abbonamento speciale RAI: i chiarimenti di Confindustria.

Come è noto la Direzione Abbonamenti RAI di Torino ha recentemente iniziato a sollecitare le imprese, tra le quali molte agenzie di viaggio, al pagamento del canone speciale per la televisione.


Confindustria e le altre associazioni di categoria come Assotravel avevano precedentemente contestato l’avviso di pagamento, in quanto non detentori di “apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, fuori dall’ambito familiare” e non soggetti a verifica del relativo possesso.

Confindustria, con la Circolare n. 19536, fornisce ulteriori chiarimenti sulla normativa che regola il pagamento del canone RAI e della sua evoluzione a fronte delle nuove tecnologie.

Sulla base della nota del Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. n. 12991 del 22 febbraio, allegata), è definitivamente chiarito che il possesso di apparecchi privi di sintonizzatore radio/TV, quali PC, monitor per PC o videocitofoni, qualora non siano utilizzati come televisore, non comporta alcun obbligo di pagamento del canone speciale.