I temi tecnici e di mercato del settore viaggi e vacanze a cura di Confindustria Assotravel. Questo blog è rivolto principalmente, ma non esclusivamente agli addetti ai lavori e vuole proporre un confronto professionale e manageriale sul rinnovamento del ruolo dell'agente di viaggio tenendo conto dei cambiamenti e degli andamenti in atto sul mercato turistico sia incoming che outgoing.
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martedì 10 aprile 2012
lunedì 28 dicembre 2009
Il Presidente di Confindustria Assotravel, Dott. Andrea Giannetti, commenta la minaccia di Ryanair di abbandonare i voli da e per dieci destinazioni
Il Tar del Lazio, sezione 3T, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 17 dicembre, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla compagnia Ryanair contro i provvedimenti sulle disposizioni relative all’equipollenza dei documenti di riconoscimento che il vettore irlandese deve accettare ai fini della verifica dell’identità dei propri passeggeri. In base a tale sentenza i passeggeri italiani potranno utilizzare ai fini del riconoscimento per i voli domestici oltre al passaporto e alla carta d'identità anche la patente di guida ed altri documenti riconosciuti idonei."Non possiamo non stigmatizzare il fatto che Rynair, abbia torto o abbia ragione, ad ogni "conflitto" con privati e/o Istituzioni sul territorio nazionale minacci di abbandonare rotte e destinazioni.
Nel recente contezioso con Enac, in merito alla validità dei documenti di riconoscimento che i vettori aerei devono accettare ai fini dell'identificazione dei passeggeri (Sentenza del Tar del Lazio, sezione 3T del 17 dicembre), la compagnia irlandese minaccia di sospendere i voli sul territorio nazionale di cui è concessionaria solo perchè non le aggrada una regolamento dell'amministrazione pubblica italiana preposta a vigilare sul trasporto aereo . In Italia quest'ultimo si basa infatti su regole condivise che valgono per tutte le compagnie operanti nel mercato ed il rispetto della sovranità nazionale è un principio basilare al quale ogni compagnia (e impresa) deve attenersi. Se Ryanair decide di operare nel mercato italiano deve quindi rispettare tutte le normative vigenti, non dimenticando che opera tra l'altro in regime di concessione.
La risposta della compagnia irlandese: "noi ce ne andiamo!" sembra essere l'unica e sola strategia alla quale Ryanair si affida quando c'è qualcosa che non va, una strategia che per converso sembra guidare Ryanair anche nella scelta di una destinazione piuttosto che un'altra, una mera e semplice scelta di opportunità o opportunismo? La minaccia di sospendere i voli da e per 10 aeroporti nazionali dal 23 gennaio prossimo per una questione essenzialmente marginale fa propendere lecitamente per la seconda.Attualmente il 20 % del mercato delle low cost passa per le agenzie di viaggio e sono molte quelle che creano dei pacchetti legandoli ai voli di questi vettori. Ryanair offre sicuramente un ventaglio molto ampio di destinazioni che altre compagnie non hanno, una possibilità di scelta che comunque si scontra con prese di posizione arbitrarie e discutibili che altre compagnie, magari con un numero minore di voli, si tengono lontane dal prendere".
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venerdì 18 dicembre 2009
Importante sentenza della Cassazione sulla responsabilità dei T.O.
Riportiamo un'articolo da L'Agenzia di Viaggi su una importante sentenza della Corte di Cassazione sulla responsabilità dei tour operator.
Il Servizio Legale di Assotravel sta studiando la sentenza e tornerà sul tema.
Il Servizio Legale di Assotravel sta studiando la sentenza e tornerà sul tema.

La sentenza è la n. 25396 del 3 dicembre 2009, ribalta la precedente emessa dalla Corte d’Appello, spazza via ogni precedente dubbio e non lascia scampo: il tour operator risponde di tutti i danni patiti dal turista nel suo viaggio tutto compreso. Anche di quelli dovuti a fatti e incidenti occorsi nell’albergo durante il soggiorno.
La sentenza della Cassazione ha chiuso così il caso di una signora che, in vacanza a Zanzibar, è stata morsa al polpaccio da una piccola scimmia, presente nell’albergo per divertire gli ospiti.
La Cassazione ha applicato l’articolo 14 del decreto 111/1995 (confluito nel codice del consumo), che è l’applicazione italiana della Travel Package Directive europea del 1990, attualmente in corso di revisione.
Rischio imprenditoriale
In base all’articolo 14 del decreto in tutti i casi in cui c’è responsabilità del prestatore di servizi (ad esempio, dell’albergatore) il consumatore può rivolgersi direttamente all’organizzatore, tenuto a garantire il buon risultato del viaggio. Responsabilità che la Corte ha confermato intrinseca al rischio imprenditoriale che il tour operator assume anche quando si vale di collaboratori, in questo caso l’albergatore.
Nella sentenza si legge inoltre che il tour operator può invocare, per evitare di risarcire il danno, il caso fortuito o la forza maggiore o la colpa di terzi, ma solo quando anche il collaboratore locale possa fare altrettanto. Invece se il diretto prestatore di servizi è responsabile del danno, automaticamente ne deve rispondere l’organizzatore del viaggio.
Per visualizzare l'articolo su L'agenzia di Viaggi clicca qui
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