Informiamo le aziende associate che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che in tutte le aziende venga eletto o designato da parte dei lavoratori (è un loro diritto specifico, non un obbligo per l’azienda) il rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
Numerose aziende, hanno provveduto a sollecitare i propri lavoratori affinché eleggessero o designassero un proprio rappresentante, il tutto in funzione dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione.
Di fatto si è sancita in tal modo la necessità per tutte le aziende di avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche se la presenza di tale figura, non definisce necessariamente un obbligo per l’azienda. L’elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza resta pur sempre un diritto dei lavoratori e loro, e solo loro, debbono provvedervi, sia direttamente che mediante le proprie rappresentanze sindacali o attraverso gli organismi paritetici.
Questa precisazione è indispensabile per definire un punto fermo: non sono previste sanzioni a carico delle aziende o dei loro lavoratori nelle quali non si sia provveduto all’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero non sia stato ancora assegnato ad esse alcun rappresentante territoriale da parte degli organismi paritetici o, in loro assenza, da parte del fondo di cui all’art. 52.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per poter essere designato, deve aver frequentato un corso di formazione di 32 ore con relativo attestato.
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