1) Apposizione della data certa al documento di valutazione dei rischi o all’autocertificazione della valutazione dei rischi
Entro il 16 maggio, tutti i datori di lavoro, nessuno escluso, devono provvedere alla stesura del DVR, documento di valutazione dei rischi, ed apporvi data certa. E’ prevista una deroga per i datori di lavoro che impiegano fino a 10 persone, tra soci e dipendenti (dal computosono esclusi i collaboratori). In presenza di tali condizioni, in luogo del DVR, occorre predisporre una semplice autocertificazione,anch’essa munita di data certa.
Il mancato adempimento comporta una violazione sanzionata con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, l’eventuale riscontro di ulteriori inadempienze, potrebbe determinare anche l’applicazione di sanzioni ulteriori quali la sospensione dell’attività.
Il metodo più semplice per l’apposizione della data certa è quello di recarsi in un ufficio postale; tuttavia esistono altri metodi, quali l’auto-raccomandata, la marca temporale su un file elettronico firmato digitalmente, ecc.
2) Comunicazione del RLS all’INAIL - proroga al 16 agosto 2009
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per il 2009 la scadenza è stata prorogata al 16 agosto 2009 e si riferisce al nominativo in carica al 31 dicembre 2008.
La comunicazione avviene solo per via telematica mediante il sito www.inail.it tramite la procedura on line, disponibile nell’area Punto Cliente. I datori di lavoro che hanno già inviato le comunicazioni all'INAIL devono ripetere l'invio utilizzando tale procedura. Pertanto coloro presso cui un RLS è già in carica, possono, tramite il proprio commercialista, attivare la procedura per comunicare all’INAIL i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e data di decorrenza dell’incarico (antecedente al 31 dicembre 2008); la carica del RLS deve risultare da un apposito verbale di elezione, per il quale non è necessario la data certa, bensì la firma dei lavoratori “elettori”.
Ribadiamo che se non è stato eletto nessun RLS, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare nulla. Se il datore di lavoro ha ricevuto da un Organismo Paritetico la designazione di un Rappresentante territoriale (RLST), la comunicazione all’INAIL è a carico dell’ente designatore.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Più grave è il caso in cui il datore di lavoro non abbia permesso l’elezione del RLS informando i lavoratori circa il loro diritto ad essere rappresentati o non abbia collaborato nel permettere la verifica delle misure di sicurezza da parte del RLS: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro. Inoltre la mancata consultazione del RLS nella valutazione dei rischi è punita con un’ammenda da 3.000 a 9.000 euro.
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