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venerdì 15 maggio 2009

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - riepilogo obblighi

Riepilogo degli obblighi ai quali devono ottemperare i datori di lavoro a partire dal 16 maggio.


1) Apposizione della data certa al documento di valutazione dei rischi o all’autocertificazione della valutazione dei rischi


Entro il 16 maggio, tutti i datori di lavoro, nessuno escluso, devono provvedere alla stesura del DVR, documento di valutazione dei rischi, ed apporvi data certa. E’ prevista una deroga per i datori di lavoro che impiegano fino a 10 persone, tra soci e dipendenti (dal computosono esclusi i collaboratori). In presenza di tali condizioni, in luogo del DVR, occorre predisporre una semplice autocertificazione,anch’essa munita di data certa.
Il mancato adempimento comporta una violazione sanzionata con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, l’eventuale riscontro di ulteriori inadempienze, potrebbe determinare anche l’applicazione di sanzioni ulteriori quali la sospensione dell’attività.

Il metodo più semplice per l’apposizione della data certa è quello di recarsi in un ufficio postale; tuttavia esistono altri metodi, quali l’auto-raccomandata, la marca temporale su un file elettronico firmato digitalmente, ecc.

2) Comunicazione del RLS all’INAIL - proroga al 16 agosto 2009

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per il 2009 la scadenza è stata prorogata al 16 agosto 2009 e si riferisce al nominativo in carica al 31 dicembre 2008.

La comunicazione avviene solo per via telematica mediante il sito
www.inail.it tramite la procedura on line, disponibile nell’area Punto Cliente. I datori di lavoro che hanno già inviato le comunicazioni all'INAIL devono ripetere l'invio utilizzando tale procedura. Pertanto coloro presso cui un RLS è già in carica, possono, tramite il proprio commercialista, attivare la procedura per comunicare all’INAIL i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e data di decorrenza dell’incarico (antecedente al 31 dicembre 2008); la carica del RLS deve risultare da un apposito verbale di elezione, per il quale non è necessario la data certa, bensì la firma dei lavoratori “elettori”.
Ribadiamo che se non è stato eletto nessun RLS, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare nulla. Se il datore di lavoro ha ricevuto da un Organismo Paritetico la designazione di un Rappresentante territoriale (RLST), la comunicazione all’INAIL è a carico dell’ente designatore.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Più grave è il caso in cui il datore di lavoro non abbia permesso l’elezione del RLS informando i lavoratori circa il loro diritto ad essere rappresentati o non abbia collaborato nel permettere la verifica delle misure di sicurezza da parte del RLS: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro. Inoltre la mancata consultazione del RLS nella valutazione dei rischi è punita con un’ammenda da 3.000 a 9.000 euro.

Un RLS eletto deve ricevere una specifica ed adeguata formazione, mediante un corso di almeno 32 ore svolto in collaborazione con Organismi Paritetici.

3) Integrazione della valutazione dei rischi con i cosiddetti rischi da stress “lavoro correlato”

A partire dal 16 maggio 2009 il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (o autocertificazione in caso di aziende fino a 10 addetti), dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress “lavoro correlato”.


4) Comunicazione all’Inail degli infortuni con prognosi superiore ad un giorno
Viene introdotto l’ obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza per un periodo superiore ad un giorno, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lettera r del decreto legislativo n. 81/2008).


5) Visite mediche preassuntive
A partire dal 16 maggio trova applicazione la disposizione di cui all’art. 41 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008, relativa al divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva.



Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione possa occorrere.

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