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martedì 24 novembre 2009

Il Servizio Legale di Confindustria Assotravel "spiega" la Sentenza della Corte Europea del 19 novembre sul trasporto aereo


Da Servizio Legale Confindustria Assotravel

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) Europea, 19 novembre 2009 - "Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 – Nozioni di “ritardo” e di “cancellazione” del volo – Diritto alla compensazione pecuniaria – Nozione di “circostanze eccezionali”. Procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07

Per i nostri clienti e per le imprese

La recentissima sentenza stabilisce quanto segue:

1) Gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.

2) Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

3) L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

In altre parole i nostri clienti, che subiscono ritardi in partenza o comunque in arrivo rispetto a quanto previsto pari o superiori alle tre ore, hanno diritto ad un risarcimento pecuniario variabile in base alla distanza del viaggio allo stesso modo di quanto già previsto per i voli cancellati.

Le tariffe previste variano quindi dagli euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.
Il diritto all'indennizzo non sussite solo nel caso in cui la compagnia aerea è in grado di dimostrare che il ritardo sia stato dovuto "a cause eccezionali" non dipendenti e non controllabili dal vettore e che sono state assunte tutte le misure tecniche del caso. "Un problema tecnico ad un aeromobile - precisano i giudici - non può essere considerato una circostanza eccezionale" residuando pertanto casi come un uragano in partenza o in arrivo o l'entrata di un uccello nel reattore.

Il suo agente di viaggio di fiducia sarà pronto ad assisterla nel caso in cui si troverà nella condizione di dover far valere i propri diritti in merito ai casi di cui sopra.

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