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venerdì 21 agosto 2009

Danno da vacanza rovinata ed altri disservizi (articolo del Sole 24 ore)


Ritardi dei voli e bagagli smarriti. Come difendersi - Il Sole 24 ORE:
Un illuminante articolo che chiarisce in modo molto netto il tema della risarcibilità dei danni nel corso delle vacanze anche alla luce di una recente sentenza della Cassazione(sentenza n. 26973/2008).

Tratto da: ttp://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/08/ritardi-voli-bagagli-smarriti.shtml?uuid=5f64ae4a-8d8a-11de-8b52-a5cd18463745&DocRulesView=Libero
di Marisa Marraffino


L'album delle foto delle vacanze finisce sempre più spesso in tribunale. C'è chi lamenta lo smarrimento dei bagagli, chi lo stress subito per il ritardo degli aerei o la scarsa igiene degli alberghi. Il diario di una vacanza andata male confluisce allora nei fascicoli delle cancellerie, in cui si depositano le foto dei disagi, gli elenchi dei testimoni e le copie dei contratti di viaggio."

Danno da vacanza rovinata
Ma da quest'anno per i viaggiatori al rientro dalle ferie non mancano le novità. Oltre alla possibilità di "sperimentare" la class action per i disagi verificatisi a partire da ferragosto, è necessario tenere d'occhio anche i nuovi principi stabiliti dalle pronunce della Cassazione.

Le pretese risarcitorie dei vacanzieri delusi rischiano di subire un netto ridimensionamento, anche se restano tutelate le situazioni più gravi. A introdurre i paletti alla risarcibilità del cosiddetto danno esistenziale sono le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 26973/2008), che hanno stabilito che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. Per i giudici di legittimità, "il danno non patrimoniale deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza". Non solo.

La Suprema Corte ha precisato che il pregiudizio arrecato "non deve essere futile". Non vale più invocare la lesione di diritti del tutto immaginari, come quello al benessere, alla serenità, o il "diritto ad essere felici". Un'autentica presa di posizione, destinata a correggere il tiro delle pretese risarcitorie dei viaggiatori delusi. Resta però la possibilità di chiedere il ristoro dei danni patrimoniali, nel caso in cui i servizi venduti dal tour operator e dalle agenzie di viaggi non corrispondano alle reali condizioni rinvenute in loco. Ognuno risponde secondo le proprie responsabilità, laddove l'inadempimento abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse. La Cassazione, infatti, non salva gli operatori e gli intermediari turistici da eventuali responsabilità contrattuali derivanti dalla mancata o cattiva esecuzione delle prestazioni offerte, con particolare riferimento ai pacchetti all inclusive.

Tra i danni non patrimoniali che continuano ad essere oggetto di tutela rientrano, invece, tutti i pregiudizi che incidono sensibilmente sulla salute dei viaggiatori, come le pessime condizioni igienico-sanitarie e le situazioni di pericolo o di stress considerate superiori alla normale soglia di tollerabilità. Sembrano risarcibili allora tutti quei danni derivanti dalla presenza di vetri rotti nelle camere, porte divelte, fili elettrici scoperti, scarafaggi o quelli dovuti a intossicazioni alimentari da cibi consumati negli alberghi. Restano escluse dalla tutela risarcitoria le situazioni meno gravi, come l'attesa stressante in aeroporto (non superiore a un certo limite di tempo), l'eccessiva presenza di zanzare, la mancanza di musica gradevole nei villaggi o la confusione negli alberghi nel periodo di ferragosto.

La quantificazione dei danni è rimessa al giudizio equitativo del giudice, misurato anche in base al valore complessivo del pacchetto turistico acquistato. Restano invariate anche le cautele da osservare per rendere azionabile un eventuale risarcimento danni al rientro dalle ferie. Oltre ad inviare immediatamente un fax all'agenzia di viaggi e al tour operator per segnalare eventuali disservizi o disagi gravi, il turista è tenuto ad inoltrare formale richiesta risarcitoria entro dieci giorni lavorativi dal rientro. Buona regola precauzionale anche fotografare luoghi e situazioni di disagio. Ritardi o mancanze di prove potrebbero rendere inammissibile una eventuale pretesa economica o compromettere l'esito del processo.

Il danno, infatti, dovrà essere rigorosamente provato: la vacanza non solleva il turista nemmeno da un difficile onere probatorio. Il viaggiatore, infatti, dovrà allegare tutti gli elementi che, nelle concrete fattispecie, "siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto". Da quest'anno è necessario tenere d'occhio tutte le novità per evitare amare sorprese in sede di contenzioso. In caso contrario, si rischia anche la condanna alle spese del giudizio.

Cancellazione dei voli e smarrimento bagagli
Resta la tutela risarcitoria per lo smarrimento dei bagagli e la cancellazione dei voli. La Corte di giustizia europea (sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08) ha rafforzato di recente le garanzie nei confronti dei viaggiatori, stabilendo che nel caso in cui un volo intracomunitario venga annullato, essi possono richiedere un risarcimento forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo. Secondo il regolamento comunitario sulla compensazione e l'assistenza passeggeri del trasporto aereo, chi rimane a terra può ricevere un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro.
In generale, è bene sapere che la compagnia aerea è responsabile anche in caso di ritardo o smarrimento dei bagagli dall'inizio delle operazioni di imbarco sino al compimento di quelle di sbarco. La convenzione di Montreal, recepita anche in Italia, precisa quali sono i limiti di risarcibilità per i bagagli smarriti. Il risarcimento, poi, varia anche in relazione al momento dell'avvenuta perdita. Se lo smarrimento avviene durante il volo di andata, il ristoro economico sarà in genere maggiore: dovranno essere rimborsate anche le spese necessarie per acquistare vestiti ed effetti personali in loco. In ogni modo resta salva la responsabilità del Tour operator in caso di acquisto di un pacchetto turistico tutto compreso. Sia le agenzie di viaggio che i Tour operator, in genere, hanno polizze assicurative che prevedono la risarcibilità dei danni per i bagagli smarriti, che possono coprire anche i danni residui eventualmente non pagati dalla compagnia aerea.

In caso di ritardo del volo, non esiste alcuna norma che indici esattamente la durata dell'attesa minima risarcibile. In genere, la giurisprudenza di merito ha liquidato - con cifre che oscillano dai 300 ai 500 euro - le attese superiori a un'ora. Alla luce della recente sentenza della Cassazione, anche in questo caso, sembra doversi applicare il principio secondo il quale saranno risarcibili tutti i ritardi che superino "una certa soglia di tollerabilità". Per tutto il resto, meglio dotarsi di una buona dose di pazienza e di adattablità. Lo vuole la giurisprudenza, lo pretende il buon senso.

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